Le presenti prescrizioni si applicano all'omologazione dei sistemi degli evidenziatori retroriflettenti atti a migliorare la visibilità ela percezione dei veicoli pesanti, lunghi e dei loro rimorchi.
2.1. Ai fini della applicazione delle presenti prescrizioni valgono le definizioni seguenti:
2.1.1. "Evidenziatore": una striscia rettangolare o una serie di queste strisce atte ad essere applicate in maniera tale da identificare l'intera lunghezza del veicolo e del suo rimorchio visto di lato (evidenziatore laterale) oppure di dietro (evidenziatore posteriore).
2.1.2. "Evidenziatore di sagoma": una serie di strisce atte ad essere applicate in maniera tale da evidenziare l'ingombro del veicolo visto di lato (evidenziatore laterale) oppure di dietro (evidenziatore posteriore).
2.1.3. "Grafiche distinte": grafiche addizionali colorate intese ad essere applicate nel campo interno degli evidenziatori di sagoma e caratterizzate dall'avere un coefficiente specifico di intensità luminosa sensibilmente inferiore al coefficiente specifico di intensità luminosa dei materiali definiti ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2.
2.1.4. "Unità campione": una parte o tutto il materiale retroriflettente da utilizzare per la realizzazione degli evidenziatori e delle grafiche così come definiti ai paragrafi 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3.
2.2. Retroriflettenza
Proprietà ottica in base alla quale i raggi luminosi sono riflessi verso una direzione prossima a quella da cui provengono; questa proprietà permane anche per grandi variazioni della direzione dei raggi incidenti:
2.2.1. "Materiale evidenziatore retroriflettente": una superficie o un dispositivo che, colpito da un raggio luminoso direzionale rinvia in condizioni di retroriflettenza una gran parte della luce incidente;
2.3. Definizioni geometriche (vedi allegato 1, fig. 1)
2.3.1. "Centro di riferimento": un punto ubicato in prossimità o sulla superficie retroriflettente designato quale centro del dispositivo al fine della definizione delle sue caratteristiche;
2.3.2. "Asse di illuminazione": un segmento di retta che congiunge il centro di riferimento con il centro della sorgente luminosa;
2.3.3. "Asse di osservazione": segmento di retta che congiunge il centro di riferimento con il centro della parte sensibile dell'apparecchio di misura (ricettore);
2.3.4. "Angolo di divergenza (simbolo α)": angolo compreso tra l'asse di illuminazione e l'asse di osservazione. L'angolo di divergenza è sempre positivo e, nel caso dei materiali retroriflettenti, è limitato ai piccoli angoli.
2.3.5. "Semi-piano di osservazione": semi-piano definito dalle rette che comprendono l'asse di riferimento e l'asse di illuminazione;
2.3.6. "Asse di riferimento (simbolo R)": semi-retta con origine al centro di riferimento, utilizzata per definire l'orientamento del materiale retroriflettente;
2.3.7. "Angolo di illuminazione (simbolo β)": angolo compreso tra l'asse di illuminazione e l'asse di riferimento. L'angolo di illuminazione è normanlmente non superiore a 90°. Tuttavia, la sua variazione massima si intende definita dalla relazione 0 < β < 180°. Ai fini di specificare completamente l'orientamento, l'angolo di illuminazione è caratterizzato dalle due componenti β1 e β2.
2.3.8. "Angolo di rotazione (simbolo ε)": angolo che indica l'orientamento del materiale retroriflettente, definito con un simbolo appropriato, che indica la rotazione sull'asse di riferimento.
2.3.9. "Primo asse (simbolo 1)": l'asse passante per il centro di riferimento e perpendicolare al semi-piano di osservazione;
2.3.10. "Prima componente dell'angolo di illuminazione (simbolo β1)": l'angolo formato tra l'asse di illuminazione ed il piano che contiene l'asse di riferimento ed il primo asse. Ampiezza: -180° < β1 < 180°;
2.3.11. "Seconda componente dell'angolo di illuminazione (simbolo β2)": l'angolo formato dall'asse di riferimento e il semi-piano di osservazione. Ampiezza: -90° < β2 < 90°;
2.3.12. "Secondo asse (simbolo 2)": asse passante per il centro di riferimento e perpendicolare al primo asse e all'asse di riferimento. Per valori dell'angolo β1 compresi tra -90° e 90°, la posizione del secondo asse sul semi-piano di osservazione è convenzionalmente assunta come positiva (vedi figura 1 dell'allegato 1);
2.4. Definizione dei termini fotometrici
2.4.1. "Coefficiente specifico di intensità luminosa (symbol R')": rapporto tra il coefficiente di intensità luminosa R della superficie retroriflettente e la sua area A;
2.4.2. "Diametro angolare del campione di materiale retroriflettente (simbolo η1)": l'angolo sotteso dalla più grande dimensione del campione di materiale retroriflettente riferito sia al centro della sorgente luminosa sia al centro del ricettore;
2.4.3. "Diametro angolare del ricettore (simbolo η2)": angolo sotteso dalla più grande dimensione del ricettore così come visto dal centro di riferimento (β1 = β2 = 0°);
2.4.4. "Fattore di luminanza (simbolo ß)": rapporto tra le la luminanza della superficie e quella di un diffusore perfetto nelle stesse condizioni di illuminazione e osservazione.
2.5. Descrizione del goniometro
Nella fig.2 dell'allegato 1 è stato riprodotto un goniometro che può essere utilizzato per effettuare misure di retroriflettenza secondo le caratteristiche geometriche della CIE. Nello schema il fotometro è arbitrariamente ubicato al di sopra della sorgente (O). Il primo asse è indicato come fisso, orizzontale e perpendicolare al semipiano di osservazione (I). Nella pratica può essere utilizzata una qualunque geometria equivalente a quella schematizzata nell'allegato.
2.6. Definizione di "tipo"
Per evidenziatori di tipo differenti si intendono materiali che differiscono essenzialmente per quanto riguarda:
2.6.1. Il nome o marchio di fabbrica;
2.6.2. Le caratteristiche del materiale retroriflettente costituente l'evidenziatore;
2.6.3. Le parti che concernono le proprietà dei materiali costituenti gli evidenziatori o i dispositivi;
3.1. La domanda di omologazione di un materiale retroriflettente deve essere presentata dal titolare del nome depositato o del marchio di fabbrica ovvero, se del caso, dal suo rappresentante debitamente accreditato e deve essere accompagnata da:
3.1.1. Disegni, in triplice copia, sufficientemente dettagliati per permettere l'identificazione del tipo. I disegni devono mostrare geometricamente come i materiali devono essere applicati sul veicolo. Devono riportare, inoltre, la posizione destinata al numero di omologazione ed al simbolo di identificazione in relazione al cerchio del marchio di omologazione;
3.1.2. Una breve descrizione delle specifiche tecniche dei materiali retroriflettenti;
3.1.3. Campioni di materiali retroriflettenti, come specificato nell'allegato 4;
4.1. Ciascun materiale retroriflettente presentato alla omologazione deve riportare:
4.1.1. La ragione sociale o il marchio di fabbrica del richiedente;
4.1.2. Un riferimento di orientamento "TOP" che deve essere presente su ogni elemento il cui sistema retroriflettente non è omnidirezionale e almeno
4.2. I marchi devono essere chiaramente leggibili sull'esterno del materiale costituente gli elementi e devono essere indelebili.
5.1. Se il materiale retroriflettente sottoposto all'omologazione conformemente al paragrafo 4 soddisfa tutti i requisiti del presente Regolamento, sarà concessa l'omologazione.
5.2. A ciascun tipo approvato verrà assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente, 00 per il Regolamento nella sua forma originale) indicano la serie di emendamenti corrispondenti alle più recenti e importanti modifiche tecniche apportate al Regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. Una stessa Parte Contraente non potrà attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di materiale retroriflettente.
5.3. L'omologazione, il rifiuto o l'estensione di omologazione di un tipo di materiale di materiale retroriflettente in applicazione del presente Regolamento dovrà essere comunicato alle Parti Contraenti che applicano il presente Regolamento mediante un modello conforme a quello riprodotto nell'allegato 2 al presente Regolamento.
5.4. Ogni materiale retroriflettente conforme al tipo omologato secondo il presente Regolamento dovrà riportare, in aggiunta ai marchi prescritti nel paragrafo 4.1, un marchio internazionale di omologazione leggibile e indelebile costituito da:
5.4.1. Un cerchio all'interno del quale è posta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha concesso l'omologazione. (1)
5.4.2. Il numero di questo Regolamento seguito dalla lettera "R", da un trattino e dal numero di omologazione secondo quanto descritto al paragrafo 5.2.
5.4.3. I seguenti simboli aggiuntivi indicanti la classe del materiale:
5.5. Il marchio di omologazione deve essere ben visibile e chiaramente leggibile, sull'esterno del materiale evidenziatore, deve inoltre essere indelebile e posizionato almeno una volta
5.6. L'allegato 3 di questo Regolamento riporta un esempio della disposizione del marchio di omologazione.
6.1. I materiali retroriflettenti devono essere realizzati in maniera tale da garantire un comportamento soddisfacente in condizioni normali di impiego. Essi, inoltre, non devono presentare alcun difetto di progettazione o di fabbricazione che sia pregiudizievole per un efficiente funzionamento o per il loro mantenimento in buone condizioni.
6.2. I materiali retroriflettenti o le loro parti, non devono essere facilmente rimovibili.
6.3. I sistemi di applicazione dei materiali devono essere durevoli e stabili.
6.4. La superficie esterna dei materiali evidenziatori/ grafiche retroriflettenti deve poter essere facilmente pulita. La superficie non deve, di conseguenza, essere in alcun modo irregolare ed eventuali sporgenze non devono impedire una facile pulizia.
7.1. I materiali retroriflettenti devono anche soddisfare le condizioni di forma e dimensioni, i requisiti colorimetrici, fotometrici, fisici e meccanici fissati negli allegati da 5 a 8 di questo Regolamento.
7.2. La pubblicità composta da logo , marchi di fabbrica o lettere/caratteri retroriflettenti deve essere "discreta" (2)
7.3. A seconda della natura del materiale retroriflettente, le autorità competenti possono autorizzare i laboratori ad omettere alcuni test non necessari, a condizione che tale omissione venga menzionata nelle "Osservazioni" sul modello di notifica dell'omologazione.
8.1. Ogni modifica del materiale retroriflettente dovrà essere notificata al servizio amministrativo che ha concesso l'omologazione. Questo servizio può allora:
8.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione con l'indicazione delle modifiche saranno notificati, seguendo la procedura specificata al paragrafo 5.3, alle Parti aderenti all'Accordo che applicano questo Regolamento.
8.3. L'autorità competente che ha accordato l'omologazione dovrà assegnare un numero di serie ad ogni modello di comunicazione di omologazione concesso a seguito dell'estensione.
Le procedure per la conformità di produzione devono essere conformi a quelle fissate nell'Accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), e devono rispondere ai seguenti requisiti:
9.1. Qualsiasi materiale retroriflettente omologato secondo questo Regolamento deve essere fabbricato in modo da risultare conforme al tipo omologato, e soddisfare i requisiti fissati ai paragrafi 6 e 7.
9.2. La conformità della produzione non dovrà essere contestata se il valore medio delle misurazioni fotometriche di cinque campioni presi a caso, si scosta, in difetto, di non più del 20% dai valori prescritti contenuti nell'allegato 7 del presente Regolamento.
9.3. La conformità della produzione non sarà contestata se il valore medio delle caratteristiche colorimetriche di cinque campioni presi a caso e esaminati per mezzo di un'ispezione visiva, soddisfa i requisiti contenuti nell'allegato 6 di questo Regolamento.
9.4. L'autorità che ha concesso l'omologazione può, in qualsiasi momento, verificare i metodi di controllo della conformità, applicati in ogni struttura di produzione. La normale frequenza di queste verifiche dovrà essere di almeno una volta ogni due anni.
10.1. L'omologazione concessa riguardo un tipo di materiale retroriflettente in base a questo Regolamento, può essere ritirata se non vengono soddisfatti i requisiti stabiliti sopra, o se un materiale retroriflettente, che porta il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.
10.2. Se una Parte Contraente dell'Accordo che applica questo Regolamento ritira un'omologazione che ha precedentemente concesso, essa dovrà immediatamente notificarlo alle altre Parti Contraenti che applicano questo Regolamento, per mezzo di un modello di notifica conforme al modello dell'allegato 2 del presente Regolamento.
Se il titolare di un'omologazione interrompe definitivamente la produzione di un materiale retroriflettente omologato secondo il presente Regolamento, questi dovrà informare l'autorità che aveva concesso l'omologazione. Alla ricezione di tale comunicazione l'autorità informerà le altre Parti, che applicano il presente Regolamento, per mezzo di una copia del modello di notifica conforme al modello contenuto nell'allegato 2 del presente Regolamento.
Le Parti Contraenti della Convenzione che applicano questo Regolamento dovranno comunicare alla Segreteria delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati alle prove di omologazione e quelli dei servizi amministrativi che accordano l'omologazione ed a cui devono essere trasmessi i moduli che certificano l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o il ritiro dell'omologazione o l'interruzione definitiva della produzione emessa da altri paesi.
(1) 1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica Ceca, 9 Spagna, 10 Jugoslavia, 11 Inghilterra, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (vacante), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Russia, 23 Grecia, 24 (vacante), 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30-36 (vacante), e 37 Turchia. I numeri seguenti saranno attribuiti agli altri Paesi a seconda dell'ordine cronologico della loro retifica dell'accordo riguardante l'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed il riconoscimento reciproco dell'omologazione delle attrezzature e parti dei veicoli a motore, oppure della loro adozione a questo Accordo, ed i numeri cosi' attribuiti saranno comunicati al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite delle Parti Contraenti.
(2) Niente di quanto contenuto in questo Regolamento impedisce alle autorità nazionali di proibire l'uso di pubblicità, logo, evidenziatori/grafiche distintivi retroriflettenti secondo la definizione data nel paragrafo 2.1.3. di questo Regolamento.
1: Primo Asse - 2: Secondo Asse
I: Asse di illuminazione - O: Asse di osservazione - R: Asse di riferimento
α: Angolo di osservazione - β1, β2: Angolo di illuminazione - ε: Angolo di rotazione
Sistema angolare della CIE per le specifiche e le verifiche dei materiali retroriflettenti. Il primo asse è perpendicolare al piano che contiene l'asse di osservazione e l'asse di illuminazione. Il secondo asse è perpendicolare al primo asse e all'asse di riferimento. Tutti gli assi, angoli e sensi di rotazione sono evidenziati nella loro configurazione di segno positivo.
Note:
1: Primo Asse - 2: Secondo Asse
I: Asse di illuminazione - O: Asse di osservazione - R: Asse di riferimento - P: Materiale retroriflettente
α: Angolo di osservazione - β1, β2: Angoli di illuminazione - ε: Angolo di rotazione
Rappresentazione di un goniometro che comprende il sistema angolare della CIE per la specificazione e la misura dei materiali retroriflettenti. Tutti gli angoli e i sensi di rotazione sono rappresentati nella loro configurazione di segno positivo.
(formato massimo: A4 (210 x 297 mm))
a = 12 mm min.
Il materiale evidenziatore retroriflettente che riporta il marchio di omologazione sopra riportato è stato approvato in Germania (E1) con il numero 0001148. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'approvazione è stata concessa in accordo con i requisiti previsti nel Regolamento 104 nella sua stesura originale. Il simbolo “C” indica la classe del materiale retroriflettente inteso per la realizzazione degli evidenziatori di sagoma . Il simbolo “D” indicherà che il materiale per grafiche distinte è inteso per l'uso su aree limitate e il simbolo “E” il materiale per grafiche distinte per aree estese.
Nota:
Il numero di omologazione va ubicato in vicinanza del cerchio e può stare sopra o sotto oppure a destra o a sinistra della lettera “E”. Le cifre del numero di omologazione dovranno essere collocate nello stesso lato della lettera “E” e dovranno guardare nella stessa direzione. L'uso di cifre romane per indicare il numero di omologazione dovrà essere evitato al fine di prevenire possibili confusioni con altri simboli.
Campionature di prova
(1) Le campionature di prova dei materiali retroriflettenti dovranno essere applicate su panneli di alluminio sgrassati di 2 mm di spessore e dovranno essere condizionati prima dei test per 24 ore ad una temperatura relativa di 23°C ± 2°C a 50% ± 5% di umidità relativa.
Strisce di evidenziazione laterali e posteriori
1.1. Generalità
1.2. Dimensioni
I materiali retroriflettenti dovranno essere di colore bianco oppure giallo. Le grafiche distinte possono essere di qualsiasi colore.
Allorquando i campioni sono verificati con uno spettrofototmetro conformemente alle prescrizioni del documento CIE No. 15 (1971) e illuminati mediante la sorgente standard CIE D65 sotto un angolo di 45° e osservati in direzione normale (geometria 45/0), il colore del materiale nuovo deve collocarsi all'interno della zona delimitata dalle coordiante tricromatiche riportate nella tabella 1, e deve avere il fattore di luminanza β minimo indicato.
Allorquando i campioni sono illuminati da una sorgente standard CIE A sotto un angolo di illuminazione β1 = β2 = 0°, o se la superficie produce un riflesso incolore, angolo β1 = 0°, β2 = + 5°, e misurato sotto un angolo di osservazione di 20', il colore del materiale nuovo deve trovarsi all'interno della zona delimitata dalla zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate nella tabella 2.
Nota:
ll colore della luce retroriflessa dai materiali retroriflettenti è attualmente oggetto di studio presso il Comitato Tecnico TC 2.19 della CIE; i limiti sopra indicati sono provvisori e verranno ridefiniti allorquando il TC 2.19 della CIE avrà ultimato i suoi studi.
Quando un campione è illuminato da una sorgente standard CIE A ed è sottoposto a misura in armonia con quanto raccomandato dalla Pubblicazione CIE n°54, 1982, il coefficiente specifico di intensità luminosa R' della superficie retroriflettente bianca o gialla del materiale nuovo, espresso in candele per metro quadro, deve essere almeno pari ai valori minimi riportati in tabella 1.
1.1. Valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa R' dei materiali evidenziatori retroriflettenti di classe C:
1.2. Valori massimi del coefficiente specifico di intensità luminosa R' dei materiali retroriflettenti per grafiche distinte di Classe D:
Nota:
Se il campione è fornito di un marchio di orientamento, le prescrizioni fotometriche devono essere verificate esclusivamente secondo questo orientamento. Se i campioni non riportano alcun marchio di orientamento essi devono essere verificati con un orientamento a 0° e 90°.
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
1.1. Procedura – Per ogni test vengono presi in esame due campioni (si veda il paragrafo 2.14 del presente Regolamento). Un campione dovrà essere riposto in un contenitore buio e asciutto per essere utilizzato in seguito come "campione non esposto di riferimento".
L'altro campione dovrà essere sottoposto ad una fonte di illuminazione secondo la Norma ISO 105-B02-1978, Sezione 4.3.1, il materiale retroriflettente dovrà rimanere esposto fino a quando la degradazione prodotta sul campione blu standard No. 7 è uguale al grado No. 4 della scala dei grigi. Dopo il test il campione deve essere lavato in una soluzione diluita di detergente neutro, essiccato e esaminato per quanto riguarda la sua conformità con i requisiti specificati nei paragrafi da 1.2 a 1.4
1.2. Aspetto visivo
Nessuna area del campione esposto dovrà presentare una qualsiasi traccia di incrinatura, sfaldatura, fenditura, formazione di bolle, delaminazione, distorsione, sfarinamento, comparsa di macchie o corrosione.
1.3. Resistenza del colore
Il campione dovrà ancora soddisfare i requisiti contenuti nell'allegato 6, tabelle 1 e 2.
1.4. Effetti sul coefficiente specifico di intensità luminosa del materiale retroriflettente:
1.4.1. Per questo tipo di verifica, le misurazioni dovranno essere eseguite solamente ad un angolo di osservazione di α = 20' e ad un angolo di illuminazione di β = 5° secondo il metodo descritto nell'allegato 7..
1.4.2. Il coefficiente specifico di intensità luminosa del campione esposto, una volta asciutto, non dovrà essere meno dell'80% del valore indicato nell'allegato 7, tabelle 1 e 2.
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
2.1. Un campione dell'unità di prova dovrà essere sottoposto all'azione di un a nebbia salina per 48 ore, costituite da due periodi di esposizione di 24 ore ciascuno separati da un intervallo di 2 ore, durante il quale il campione sarà lasciato asciugare.
La nebbia salina sarà prodotta atomizzando ad una temperatura di 35 ± 2 C una soluzione salina ottenuta dissolvendo 5 parti, in peso, di cloruro di sodio in 95 parti di acqua distillata contenente non più dello 0.02% di impurità.
2.2. Immediatamente dopo la conclusione del test, il campione non dovrà mostrare segni di corrosione in grado di danneggiare l'efficienza della marcatura.
2.2.1. Il coefficiente specifico di intensità luminosa R' delle aree retroriflettenti, misurato dopo un periodo di riposo di 48 ore, (come specificato nel paragrafo 1 dell'allegato 7), ad un angolo di illuminazione di β2 = 5° e ad un angolo di osservazione di α = 20', non dovrà essere minore del valore indicato nell'allegato 7, tabella 1, o maggiore del valore indicato nella tabella 2. Prima di eseguire le misurazioni è necessario che la superficie venga ripulita, per rimuovere i depositi di sale lasciati dalla nebbia salina.
RESISTENZA AI CARBURANTI
RESISTENZA AL CALORE
RESISTENZA ALLA PULITURA
Un campione di prova, spalmato con una miscela di olio detergente lubrificante e grafite, dovrà risultare facilmente ripulibile senza che ciò causi danni alle superfici del materiale retroriflettente quando queste vengono sfregate con un solvente alifatico come l'n-eptano, e lavate, in seguito con un detergente neutro.
STABILITÀ DELLE PROPRIETÀ FOTOMETRICHE
6.1. L'autorità che concede l'omologazione ha il diritto di testare la stabilità delle proprietà ottiche di un materiale retroriflettente in uso (quando utilizzato come evidenziatore o come grafica distinta).
6.2. I dipartimenti amministrativi delle Parti Contraenti, dai quali è stata concessa la omolgazione, possono eseguire gli stessi test. Se si dovessero verificare "mal funzionamenti sistematici durante l'uso" per un tipo di materiale retroriflettente, i campioni di materiale testato saranno trasferiti all'autorità che ne ha concesso l'omologazione per la valutazione.
6.3. Nel caso in cui manchino altri criteri, l'annotazione "mal funzionamenti sistematici durante l'uso" di un tipo di materiale retroriflettente, deve essere stabilita secondo il paragrafo 6 del presente Regolamento.
RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DI ACQUA
7.1. Una unità campione di materiale retroriflettente dovrà essere immersa per 10 minuti in acqua, ad una temperatura di 50 ± 5°C, con il punto più alto della parte superiore della superficie retroriflettente a 20mm sotto la superficie dell'acqua. Questo test deve essere ripetuto dopo aver girato di 180°, l'unità campione in modo che la superficie retroriflettente sia sul fondo e la parte posteriore sia ricoperta da circa 20mm di acqua. Il campione o i campioni saranno quindi immersi immediatamente, nelle stesse condizioni, in acqua ad una temperatura di 25 ± 5°C.
7.2. Non deve penetrare acqua nella superficie riflettente dell'unità campione. Se un'ispezione visiva dovesse rivelare chiaramente la presenza di acqua, il materiale retroriflettente non supera il test.
7.3. If visual inspection does not reveal the presence of water or in case of doubt, the coefficient of retro-reflection R' shall be measured in conformity with annex 7, the sample unit being first lightly shaken to remove excess water from the outside.
EVIDENZIAZIONE POSTERIORE E LATERALE A STRISCE
1.1. I materiali evidenziatori retroriflettenti installati su veicoli possono essere formati da un elemento o da più elementi preferibilmente continui, paralleli, o il più possibile paralleli, al suolo.
1.2. L'applicazione degli evidenziatori deve identificare il più possibile l'intera lunghezza e larghezza del veicolo. Con "intera" si intende almeno l'80% della lunghezza e/o larghezza del veicolo.
1.3. Nel caso di strisce non continue la distanza tra i singoli elementi dovrebbe essere la minore possibile e non dovrebbe superare il 50% della lunghezza dell'elemento più piccolo.
1.4. I materiali evidenziatori retroriflettenti devono avere un'altezza minima dal suolo di almeno 250mm, e un'altezza massima di 1.500mm. E', tuttavia, possibile accettare un'altezza di 2.100mm nei casi in cui le condizioni tecniche impediscono il rispetto del valore massimo di 1.500mm.
EVIDENZIAZIONE DELLA SAGOMA
2.1. L'applicazione di evidenziatori di sagoma dovrebbe identificare il più possibile la forma complessiva del veicolo posteriormente e lateralmente.
2.2. Nel caso di strisce non continue la distanza tra i singoli elementi dovrebbe essere la minore possibile e non dovrebbe superare il 50% della lunghezza dell'elemento più piccolo.
2.3. La parte più bassa degli evidenziatori retroriflettenti dovrebbe avere un'altezza minima dal suolo di almeno 250mm e un'altezza massima di 1.500mm.
GRAFICHE DISTINTE
3.1. Le grafiche retroriflettenti devono essere poste solamente all'interno degli evidenziatori di sagoma sul lato di un veicolo, purché, non venga danneggiata l'efficacia della evidenziazione di sagoma, dell'illuminazione obbligatoria e dei dispositivi di segnalazione luminosi. A confronto con la evidenziazione di sagoma, le grafiche distinte devono essere "discrete", come specificato nel paragrafo 3.2. successivo.
3.2. Il requisito di "idoneità" è soddisfatto se:
3.2.1. Il numero di lettere/caratteri è meno di 15;
3.2.2. L'altezza delle lettere/caratteri è tra 300mm e 1.500mm;
3.2.3. L'intera area retroriflettente non supera i 2.0 m2 (per materiale grafico di classe D);
3.2.4. Non vengono utilizzate iscrizioni lunghe come ad es. indirizzi o numeri di telefono.
ESEMPI DI MARCATURE RETRORIFLETTENTI
(1) Niente di quanto contenuto in questo allegato impedisce alle autorità locali di imporre requisiti diversi da queste linee guida.